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Regolamento dei concorsi

  • Art. 4
    Commissioni esaminatrici
    1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di deliberazione, del bando, con Decreto del Presidente della Camera. Il Decreto indica il membro della Commissione cui sono devolute, in caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione stessa, le sue funzioni. Con lo stesso procedimento si dà luogo alla eventuale modifica della composizione della Commissione. Ove il bando non disponga diversamente, il Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale.
    2. Le Commissioni esaminatrici possono disporre l'aggregazione di membri esperti, anche in relazione a singole fasi della procedura. Il membro esperto è componente della Commissione a tutti gli effetti, limitatamente alla fase per la quale è disposta l'aggregazione.
    3. I componenti della Commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità fra essi e i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Qualora la prima prova sia a correzione informatizzata, la suddetta dichiarazione è sottoscritta con riferimento ai candidati ammessi a sostenere le prove successive.
    4. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove, ove il bando non disponga diversamente, e fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1. La Commissione stabilisce, in particolare, il termine per la correzione degli elaborati o per la valutazione delle prove tecniche.
    5. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengano alle stesse; valuta le prove e attribuisce i relativi punteggi; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.
    6. Per la validità delle sedute della Commissione esaminatrice e delle relative deliberazioni, salvo quanto specificato nel periodo successivo, è necessaria la presenza del Presidente, o del membro che ne assume le funzioni in caso di assenza o impedimento, e di almeno la metà dei componenti la Commissione. Durante lo svolgimento delle prove selettive, delle prove scritte o delle prove pratiche, in ogni sede d'esame devono rimanere presenti almeno tre membri della Commissione, che assicurano la regolarità delle attività connesse allo svolgimento della prova, vigilano sull'osservanza da parte dei candidati delle disposizioni loro impartite e assumono tutte le decisioni che si rendano necessarie.
    7. Ai fini della correzione delle prove per le quali non sia prevista la correzione informatizzata, la Commissione definisce le modalità organizzative in relazione alle caratteristiche delle prove stesse. In particolare, può disporre l'articolazione dei lavori per aree disciplinari o funzionali, fermo restando l'obbligo di riferire alla Commissione stessa, che decide l'attribuzione del voto con la presenza dei membri previsti dal primo periodo del comma 6.